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Ecco le misure previste dal Decreto Rilancio in ambito farmacologico e le semplificazioni dei piani terapeutici per malattie rare
L’emergenza sanitaria legata al Coronavirus ha creato non pochi disagi a chi, come ai malati rari spesso accade, ha necessità di seguire costantemente terapie farmacologiche, di ottenere la fornitura di ausili, dispositivi monouso e altri prodotti legati alle terapie domiciliari. Tra le differenti misure previste dal Decreto Rilancio, orientate da un lato a limitare al massimo una risalita del contagio del Coronavirus e dall’altro a sostenere economicamente tutte le aziende e cittadini che hanno risentito del periodo di lockdown, c’è anche la proroga della durata di ricette mediche e piani terapeutici. In questa sede illustriamo nel dettaglio cosa prevede la normativa.
PROROGA DI 90 GIORNI PER I PIANI TERAPEUTICI
Il piano terapeutico (PT) è lo strumento regolatorio, introdotto nel 1994, che consente di garantire al paziente la continuità terapeutica ospedale–territorio, assicurando, al contempo, l’appropriatezza d’impiego dei farmaci indirizzando le scelte terapeutiche del medico verso molecole più efficaci e sperimentate. IL PT nel caso delle malattie rare è quasi sempre formulato dal Centri specialistici individuati dalle Regioni e dalle Provincie autonome (Centri di Riferimento) e si configura come una particolare prescrizione necessaria per alcuni farmaci, intestata ad un singolo paziente che, nella sua forma cartacea, deve contenere tutte le informazioni relative al paziente e alla sua terapia. Il piano terapeutico può avere una validità massima dalla data di rilascio, dopo di che deve essere rinnovato o modificato dallo specialista di riferimento.
L’Art. 9 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 stabilisce che i piani terapeutici che includono la fornitura di ausili, dispositivi monouso e altri dispositivi protesici per incontinenza, stomie e alimentazione speciale, laringectomizzati, per la prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee, per patologie respiratorie e altri prodotti correlati a qualsivoglia ospedalizzazione a domicilio, in scadenza durante lo stato di emergenza, sono prorogati per ulteriori 90 giorni. Il testo della norma contiene inoltre un generico sollecito nei confronti delle Regioni perché adottino procedure accelerate ai fini delle prime autorizzazioni dei nuovi piani terapeutici.
La misura rispecchia coerentemente le decisioni già prese da AIFA durante il mese di Marzo 2020.
FINO A 60 GIORNI DI PROROGA PER LE RICETTE
L’Art. 8 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 prevede che, limitatamente al periodo emergenziale, che attualmente ha termine fissato al 31 luglio 2020 (con prospettive di proroga fino al 31 dicembre 2020 se necessario), per i pazienti già in trattamento con medicinali classificati in fascia A soggetti a prescrizione medica limitativa ripetibile e non ripetibile (RRL e RNRL) […], non sottoposti a Piano Terapeutico o Registro di monitoraggio AIFA, […] la validità della ricetta è prorogata per una durata massima di ulteriori 30 giorni. Questo, sia nel caso di modalità di erogazione attraverso la distribuzione per conto (DPC) sia nel caso di distribuzione tramite il canale della farmaceutica convenzionata.
Per i pazienti già in trattamento con i suddetti medicinali con ricetta scaduta e non utilizzata, inoltre, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, la validità è prorogata per una durata di 60 giorni dalla data di scadenza.
E ancora, ai sensi del comma 3, per le nuove prescrizioni da parte del centro o dello specialista la validità della ricetta è estesa a una durata massima di 60 giorni per un numero massimo di 6 pezzi per ricetta, necessari a coprire l’intervallo temporale di 60 giorni e tenuto conto del fabbisogno individuale, fatte salve le disposizioni più favorevoli già previste, tra cui quelle per le patologie croniche e per le malattie rare, di cui all’articolo 26 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n.114. In ogni caso la durata della prescrizione non può comunque superare i 180 giorni di terapia.
La proroga automatica della ricetta, precisa infine il comma 4, non si applica nei casi in cui il paziente presenti un peggioramento della patologia di base o un’intolleranza o quando il trattamento con medicinali preveda il monitoraggio di parametri ai fini della prescrizione. In tali casi deve essere contattato il centro o lo specialista di riferimento, secondo le indicazioni fornite dalle singole regioni e dalle province autonome.