Pubblicato il decreto territoriale n.155 del 12 maggio 2014 di ripartizione dei fondi tra le diverse regioni che ha sbloccato le risorse di cui l’art 13 della legge 68/99.
I contributi che dovranno essere riconosciuti dai servizi provinciali competenti sul territorio, sono rivolti a quei datori di lavoro i quali al fine di favorire l’inserimento lavorativo dei disabili abbiano avviato convenzioni di cui l’articolo 11 delle legge 88, aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirato all’occupazione e stipulate nei 12 mesi precedenti.
Si tratta di quasi 22 milioni di Euro che sono attribuibili per le assunzioni a tempo indeterminato e variano a seconda della riduzione della capacità lavorativa del soggetto disabile assunto o delle minoranze ascritte allo stesso, nelle seguenti misure: non superiore al 60% del costo salariale per ogni lavoratore disabile che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%; non superiore al 25 % del costo salariale in caso di riduzione delle capacità lavorativa compresa tra il 69% e il 79 % . In ogni modo l’ammontare lordo del contributo dell’assunzione va calcolato sul totale del costo salariale annuo da corrispondere al lavoratore.