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13 Settembre 2009Bambini: malattia e studio, la legge 440
Iniziano le scuole, in questi giorni, ma per alcuni bambini andare a scuola non è un fatto del tutto logico: si tratta dei bambini che soffrono di patologie gravi, legate allo sviluppo di malattie metaboliche, rare o di natura cancerosa, che non consentono ai bambini la frequenza scolastica.Secondo una legge in vigore in Italia dal 1997, anche i bambini che soffrono di malattie gravi e invalidanti che non consentono la frequenza scolastica hanno diritto di “usufruire del diritto” a studiare, uno dei diritti dei fanciulli fondamentali per la sua crescita e per la sua persona.
A tutela di questo diritto del bambino è la legge 440 del 1997, che determina come un fanciullo, in stato di malattia debilitante o che non consente lo spostamento dal domicilio, luogo di cura, abbia la possibilità di usufruire dei servizi scolastici come quelli della istruzione domiciliare. Questa legge diventa attiva a partire dal 30° giorno di malattia, oltre il quale lo studente ha il diritto di usufruire della istruzione domiciliare.
Rispetto alla legge precedente, che non sanciva obbligo per il formatore eccetto informare della programmazione e eventualmente fornire dispende utili e indicazioni allo studio, ora il Ministero ha previsto dei veri e propri programmi per alunni assenti da scuola che intendono proseguire con lo studio nonostante non possano recarsi a scuola.
La domanda per usufruire del servizio va consegnata con la documentazione richiesta presso la segreteria dell’Istituto interessato, che elabora di volta in volta il programma più adatto allo studente, definito “Programma di offerta formativa” che contiene programmi, ore e materie da seguire.